Comunicazioni per le ditte
Obblighi degli affidatari, conseguenze contrattuali e responsabilità
L’Istituto vigilerà nell’ambito delle proprie competenze sull’osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi, alle prescrizioni tecniche e agli obblighi contrattuali relativi alle attività affidate.
1. Osservanza delle leges artis e responsabilità dell’operatore qualificato
Le ditte di manutenzione e gli affidatari, in ragione della qualificazione professionale, delle competenze tecniche dichiarate o richieste e dell’attività specialistica esercitata, sono tenuti a eseguire le prestazioni affidate nel rigoroso rispetto delle leges artis, intese quali regole tecniche e professionali, norme di buona esecuzione, procedure operative, standard di diligenza, prudenza e perizia applicabili allo specifico intervento.
Essi sono tenuti a riconoscere e valutare i rischi inerenti alle attività di propria competenza, a utilizzare personale adeguatamente formato e qualificato, a impiegare attrezzature e strumenti idonei e conformi alle disposizioni applicabili e ad adottare le misure necessarie a prevenire situazioni di pericolo per i propri dipendenti e per i terzi.
L’obbligo di osservare le leges artis sussiste autonomamente rispetto all’obbligo di osservare le specifiche disposizioni legislative in materia di sicurezza e non si esaurisce nella mera esecuzione formale delle istruzioni ricevute o delle prestazioni commissionate. Ciascun operatore è tenuto a svolgere l’attività affidata con la competenza e la diligenza professionale esigibili in relazione alla natura dell’intervento, segnalando tempestivamente le condizioni di rischio riscontrate e astenendosi dall’eseguire operazioni in condizioni non conformi alle prescrizioni applicabili.
La violazione delle regole dell’arte professionale, al pari della violazione delle norme di sicurezza, può integrare un grave inadempimento contrattuale quando, in relazione alle circostanze concrete, comprometta la corretta esecuzione della prestazione o determini o aggravi una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi di un danno.
2. Obbligo inderogabile di osservanza delle prescrizioni di sicurezza
Tutte le ditte di manutenzione e tutti gli affidatari sono tenuti ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione prescritte e necessarie in relazione alla natura delle attività svolte.
I soggetti di cui al periodo precedente devono prevenire il verificarsi degli infortuni attraverso l’adozione di ogni misura operativa idonea.
3. Rilevanza autonoma della condotta pericolosa e grave inadempimento contrattuale
L’inosservanza delle disposizioni di sicurezza e delle prescrizioni operative applicabili, qualora determini o contribuisca a determinare una situazione di pericolo, ovvero esponga persone o beni a rischi non consentiti costituisce grave inadempimento contrattuale anche in assenza di infortuni, danni materiali o altri eventi lesivi.
Il mancato verificarsi di un danno non esclude, di per sé, la rilevanza contrattuale della violazione né la possibilità di adottare i provvedimenti previsti dalla legge e dal contratto.
4. Conseguenze contrattuali delle violazioni
In presenza delle violazioni sopra descritte, l’Istituto si riserva di adottare, in relazione alla gravità dei fatti e nel rispetto delle procedure e dei presupposti previsti dalla normativa vigente e dal rapporto contrattuale, tutti i provvedimenti consentiti, compresi l’ordine di cessazione delle attività pericolose, la richiesta di immediata eliminazione delle non conformità, la sospensione degli interventi nei casi consentiti e l’attivazione delle procedure finalizzate alla risoluzione del contratto per inadempimento.
La risoluzione contrattuale, ove ne ricorrano i presupposti, potrà essere fondata sulla gravità della violazione degli obblighi di sicurezza o professionali e sull’esposizione a un rischio non consentito, senza che sia necessario il previo verificarsi di un infortunio o di un danno concreto.
5. Responsabilità per danni e rilevanza causale delle violazioni
Ciascuna ditta e ciascun affidatario rispondono delle condotte, delle azioni e delle omissioni loro imputabili, nonché delle violazioni degli obblighi normativi, di sicurezza, contrattuali e professionali gravanti sui medesimi, secondo le disposizioni applicabili e in relazione alle rispettive responsabilità.
In particolare, ove si verifichi un danno imputabile alla condotta della ditta o dell’affidatario derivante dalla violazione degli obblighi di sicurezza deve considerarsi interrotto il nesso causale rispetto a eventuali condotte od omissioni altrui non causalmente rilevanti, con conseguente imputazione delle responsabilità al soggetto cui l’evento sia giuridicamente riconducibile.
La qualificazione professionale dell’operatore costituisce un elemento rilevante ai fini della valutazione della diligenza, della perizia e della prevedibilità dei rischi esigibili, tenuto conto delle competenze specialistiche richieste per l’attività svolta. L’affidamento di un intervento a un operatore qualificato non esonera quest’ultimo dai propri obblighi professionali, né rende irrilevanti le violazioni delle norme di sicurezza o delle regole dell’arte a esso imputabili.
Resta fermo che l’individuazione delle responsabilità e l’accertamento del nesso causale devono avvenire secondo la normativa applicabile e sulla base delle circostanze concrete, senza esclusione degli eventuali obblighi e delle responsabilità inderogabili facenti capo all’Istituto.
6. Presa visione e obbligo di informazione
Le ditte di manutenzione e gli affidatari sono tenuti a portare il contenuto del presente atto a conoscenza del personale coinvolto nelle attività affidate e degli eventuali subappaltatori o subaffidatari, nei limiti degli obblighi loro applicabili, assicurandone l’effettiva osservanza.
Il presente atto costituisce formale richiamo agli obblighi di sicurezza e di corretta esecuzione professionale e trova applicazione nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni contrattuali pertinenti. La sua pubblicazione non sostituisce gli eventuali adempimenti di comunicazione, contestazione, accettazione o formalizzazione contrattuale richiesti dalla legge.
7. Pubblicazione
Il presente atto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto ai sensi dell’articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, ove ne ricorrano i presupposti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di pubblicità legale e trasparenza amministrativa.
Ultimo aggiornamento: 15/10/2026
